REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539
Istituzione, presso il Ministero delI'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GURI n. 231, 8 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 26/1939.
REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539 Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.
Art. 2
Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Fanno, inoltre, parte del Consiglio:
il presidente dell'Istituto centrale di statistica;
il direttore generale per la Demografia e la razza;
il direttore generale della Sanità pubblica;
il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia;
il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;
due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;
due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;
i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 402, foglio 26. - Mancini.
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