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LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (GURI n. 131, 5 giugno 1939). La Legge converte con modifiche alcuni RD-L, tra cui il 126/1939; inoltre converte senza modifiche altri RD-L, tra cui il 2111/1938. In questa sede viene riprodotta solo la parte della legge relativa alla conversione con modifiche del RD-L 126/1939.

LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739
Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[Omissis]

Art. 2

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:
Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:
" 3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni".
Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: "categoria c) dell'art. 52".
Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
" Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente".

[Omissis]

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1939-XVII

 

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

 

 

              collega allegato

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