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LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459
LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459, Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GURI n. 256, 31 ottobre 1940).
LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459 Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
ARTICOLO UNICO
Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti: Art. 3 - "I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi". Art. 4 - "I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi.
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collega allegato
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