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DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII, Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica (GURI n. 12, 16 gennaio 1941).

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII
Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica.


IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;
Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della legge stessa;
Di concerto con il Ministro per l'interno, col Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;


Decreta:

Art. 1

I professionisti che aspirano all'iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, debbono versare un contributo di lire duecento.

Art. 2

I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di lire cento, che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno.
Quando l'iscritto risulti moroso nel versamento, è disposta la sua cancellazione dall'elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso.

Art. 3

Il ricorso alla Commissione centrale indicato all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 citata, quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto, deve essere accompagnato dal versamento di lire cento.

Art. 4

I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell'elenco e al ricorso; quella del versamento di cui all'art. 2 deve essere presentata alla Commissione.
Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se non risulti la prova dell'eseguito versamento.

Art. 5

Il contributo di lire duecento di cui all'art. 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. La Commissione pronuncerà la cancellazione dall'elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell'art. 2, comma secondo.
Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno dell'iscrizione, in aggiunta a quello di lire duecento di cui all'art. 1, fermo il disposto del comma precedente.

Art. 6

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a norma del presente decreto, le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi

p. il Ministro per l'interno
Buffarini

Il Segretario del P. N. F.
Muti

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per i lavori pubblici
Serena

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Tassinari

p. Il Ministro per le corporazioni
Cianetti

 

(200)

 

 

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