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LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517, Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo (GURI n. 126, 28 maggio 1942).

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517
Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.

Art. 2

Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

Art. 3

E' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di postsincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.

Art. 4

Per i film da importare dall'estero l'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero, l'acquisto dei film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori del Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.
A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o meno ai film importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.

Art. 5

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovrà essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.

Art. 6

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art. 63 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 7

Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Pavolini - Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

 

 

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