DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685
DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685, Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) (GUI n. 251, 26 ottobre 1944).
DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685 Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, approvato con Decreto Legislativo in data 31 marzo 1944-XXII, n. 109; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta in relazione all'attuale situazione di consentire un adeguato trattamento tributario a favore di tutti i beni del predetto Ente, tanto se da esso gestiti, quanto se attribuitigli in proprietà; Visto l'art. 2 - terzo comma- del citato decreto legislativo;
D e c r e t a:
Art. 1
Il 3° comma dell'art. 16 dello Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, approvato con Decreto Legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 81 del 6 aprile 1944-XXII, è modificato come appresso: "Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotte come segue: a) all'aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L. 5.000; b)All'aliquota del 10% oltre il valore di L. 5.000. La imposta di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli".
Art. 2
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli atti in forma pubblica ed alle scritture private rispettivamente stipulate o registrate dopo il 5 aprile 1944-XII. Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti, verrà inserto, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti ed entrerà in vigore, salvo il disposto dell'art. 1, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Dalla Sede del Governo, addì 15 settembre 1944-XXII
Il Ministro delle Finanze: Pellegrini
V°, Il Guardasigilli: Pisenti.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 ottobre 1944-XXII. Atti Ministeriali di Governo, Registro 5, foglio 49.
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