DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47, Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza (GUI n. 52, 3 marzo 1945).
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47 Regolamento Amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza.
IL D U C E DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA E CAPO DEL GOVERNO
Visto il Decreto 19 aprile 1944-XXII, n. 171, riguardante la istituzione dell'Ispettorato Generale per la Razza; Sentito il Consiglio dei Ministri; D'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia e della Cultura Popolare;
D e c r e t a :
Art. 1
L'Ispettorato Generale per la Razza ha il seguente ordinamento: 1) una Direzione Generale da cui dipendono l'Ufficio degli Affari Generali e del personale, l'Ufficio Legislativo, applicazione leggi razziali e statistica, l'Ufficio studi, l'Ufficio propaganda e stampa, l'Ufficio ragioneria, l'Ufficio cassa e l'Ufficio economato; 2) Gabinetto e Segreteria particolare.
Art. 2
Ai servizi dell'Ispettorato si provvede con personale di ruolo e non di ruolo nonché con personale distaccato e collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato nei limiti previsti per ciascun gruppo e grado dell'unita tabella. All'assunzione di personale è provveduto su proposta dell'Ispettorato Generale per la Razza con decreto del Duce d'intesa con il Ministro per le Finanze, mentre per il distacco o il collocamento fuori ruolo di personale di altre Amministrazioni sarà provveduto su proposta dell'Ispettorato Generale per la Razza, con decreto del Duce d'intesa con i Ministri interessati.
Art. 3
Per le immissioni nel ruolo di gruppo A è richiesta la laurea conseguita in una Università o in un istituto superiore. Per le immissioni nel ruolo di Gruppo B è richiesto il diploma di scuola media superiore. Per le immissioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il diploma di scuola media inferiore. Per i subalterni è richiesta la licenza elementare.
Art. 4
L'Ispettore Generale per la Razza attua le proprie finalità alla periferia, a mezzo delle Prefetture.
Art. 5
Alle spese relative all'impianto e al funzionamento dell'Ispettorato Generale per la Razza si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo, compreso nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente Decreto.
Art. 6
Il presente Decreto ha vigore dal giorno della istituzione dell'Ispettorato Generale per la Razza, sarà pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Quartier Generale, addì 28 febbraio 1945-XXIII.
MUSSOLINI
Il Ministro per l'Interno: Zerbino Il Ministro per le Finanze: Pellegrini Il Ministro per la Giustizia: Pisenti Il Ministro per la Cultura Popolare: Mezzasoma
V°, Il Guardasigilli: Pisenti.
Tabella
2 Funzionari di gruppo A e di grado non inferiore al V 3 > > > > > > > > superiore al VI 4 funzionari di gruppo A e di grado VII 3 > > > > > > > VIII 3 > > > > > > > IX 3 > > > > > > > X e XI 12 > > > B 15 impiegati di gruppo C 6 > subalterni
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